In Italia la donazione di rene da donatore vivente è regolata
dalla legge n. 458 del 26/6/1967. Questo approccio terapeutico
è una valida alternativa al trapianto di rene da cadavere e consente di supplire in
parte alla carenza di organi. Il donatore vivente può essere
un parente stretto del ricevente (fratello, sorella, madre, padre) o, in casi
particolari, esservi legato da relazioni affettive (moglie/marito,
fidanzato/a, o amico/a).
Prima di eseguire l'intervento di trapianto, caso per caso, la legittimità della donazione da vivente è esaminata dall'organo giudiziario competente, che tiene conto del parere tecnico favorevole espresso da un collegio medico, accerta la spontaneità del gesto da parte del donatore e, infine, accorda l'eventuale autorizzazione a procedere.
Il collegio medico ha il compito di valutare la
compatibilità fra donatore e ricevente e l'idoneità al trapianto del
paziente e di verificare il buono stato di salute di chi si appresta
a donare. Tutte le indagini cliniche si possono eseguire durante semplici
visite ambulatoriali o ricoveri in day-hospital.
La data dell'intervento chirurgico viene stabilita dall'èquipe medica di comune accordo con il donatore e il ricevente. Nel caso di trapianto da donatore vivente, infatti, l'intervento chirurgico può essere effettuato quando chi riceve l'organo si trova nelle migliori condizioni cliniche possibili. Questo comporta un esito post-operatorio migliore rispetto al trapianto con un organo prelevato da cadavere che è eseguito in condizioni di urgenza, nel momento in cui si ha la disponibilità di un organo.
L'intervento di espianto del rene dal donatore dura circa 2 ore. Dopo il prelievo, il paziente che ha donato l'organo è portato in sala risveglio dove è assistito, mentre l'èquipe chirurgica procede all'intervento di trapianto sul ricevente. Generalmente il donatore è dimesso dall'ISMETT dopo due giorni dall'intervento e può riprendere la sua vita normale al più tardi entro le quattro settimane successive.