Accesso civico

L’Art. 5 del D.Lgs. Nr. 33/2013 introduce l’istituto dell’accesso civico, in base al quale l’obbligo di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata: è gratuita e deve essere presentata al Responsabile della Trasparenza. La richiesta può essere presentata in forma libera e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata < ISMETT.trasparenza@pec.it >. In alternativa, la richiesta può essere presentata tramite posta ordinaria o raccomandata al seguente indirizzo:

Alla cortese attenzione del Responsabile per la trasparenza
c/o
ISMETT S.r.l. Via Discesa dei Giudici 4
90133 PALERMO

Il richiedente interessato che presenta istanza di accesso civico dovrà riportare nel campo “Oggetto” della posta elettronica, della posta ordinaria o della raccomandata la seguente dicitura: “ISTANZA DI ACCESSO CIVICO AI SENSI DELL’ART. 5 DEL D.LGS. Nr. 33/2013”. All’istanza deve essere, altresì, allegata la fotocopia di un documento d’identità del richiedente in corso di validità. Il Responsabile della Trasparenza, una volta ricevuta l’e-mail di richiesta e verificatane la correttezza/fondatezza:

  • se il dato, l’informazione o il documento risulta già pubblicato, fornisce al richiedente il relativo collegamento ipertestuale;
  • se il dato, l’informazione o il documento non risulta pubblicato, trasmette tempestivamente l’e-mail al responsabile della pubblicazione, affinché questi provveda:
    · a pubblicare il dato, l’informazione o il documento richiesto almeno 7 (sette) giorni lavorativi prima della scadenza del termine per la pubblicazione (ossia, entro 30 giorni dalla richiesta);
    ·  a darne contestuale informativa al Responsabile della Trasparenza;
    ·  entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla richiesta, comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della Trasparenza, l’obbligo di segnalazione di cui all’Art. 43, comma 5, del D.Lgs. Nr. 33/2013.

Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, di cui all’Art. 2, comma 9-bis, della Legge Nr. 241/1990 e ss.mm.ii., che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede nei termini e con le modalità di cui sopra. Il titolare del potere sostitutivo è l’Ufficio Legale della Società (e-mail: UfficioLegale@ismett.edu), domiciliato presso la sede della Società. Laddove l’obbligo di comunicazione sia di competenza dell’Ufficio Legale medesimo, titolare del potere sostitutivo sarà l’Ufficio Affari Generali e del Personale (e-mail: personale@ismett.edu), domiciliato presso la sede della Società stessa.