Accesso civico

L’Art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, introduce l’istituto dell’accesso civico e accesso civico generalizzato, in base al quale chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, può accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dal soggetto destinatario della predetta norma “ulteriori rispetto a quelli per i quali sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione”, fermo restando il rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge e richiamati all’Art. 5-bis del citato Decreto.

In considerazione della natura di società partecipata di ISMETT, si ricorda che l’accesso generalizzato può avere ad oggetto solo le informazioni e i soli dati concernenti le attività di pubblico interesse disciplinate dal diritto nazionale o dell’Unione Europea (Art. 2-bis, comma 3, D.Lgs. 33/2013).

Ai sensi dell’Art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013, l’istanza è validamente trasmessa se:

  1. è sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata;
  2. il richiedente è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), o con la carta d’identità elettronica o con la carta nazionale dei servizi;
  3. è trasmessa dal richiedente mediante la propria casella di posta elettronica certificata.

Resta fermo che l’istanza può essere presentata anche a mezzo posta o direttamente, presso la sede di ISMETT (Via Discesa dei Giudici, 4 – 90133 Palermo), ad uno dei seguenti uffici:

  1. all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti, i cui riferimenti di contatto sono reperibili al seguente link;
  2. all’Ufficio Relazioni con il Pubblico;
  3. all’Organismo di Vigilanza, ove l’istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente Decreto.

Laddove l’istanza di accesso civico non fosse sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto alla ricezione, la stessa dovrà essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del richiedente.

Inoltre, si ricorda che nell’istanza è necessario identificare correttamente i dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere e indicare nell’oggetto “Istanza di accesso civico ai sensi dell’Art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013”.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione su supporti materiali, che ISMETT avrà prontamente cura di documentare.

Laddove ISMETT dovesse ritenere che l’istanza di accesso civico possa arrecare un pregiudizio ad eventuali soggetti controinteressati perché pregiudizievole di uno dei seguenti interessi privati:

  1. la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia,
  2. la libertà e la segretezza della corrispondenza,
  3. gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.

ISMETT informerà tempestivamente i predetti soggetti dell’istanza di accesso civico, mediante invio di copia della stessa con raccomandata con avviso di ricevimento (o per via telematica per coloro che abbiano acconsentito a tale forma di comunicazione). Il soggetto controinteressato potrà quindi presentare, entro 10 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione un’eventuale e motivata opposizione all’istanza di accesso civico.

Entro 30 giorni dalla scadenza del predetto termine, nel caso in cui  l’istanza di accesso civico possa arrecare un pregiudizio ad eventuali soggetti controinteressati, o dalla ricezione dell’istanza di accesso civico, nel caso in cui essa non possa arrecare un pregiudizio ad eventuali soggetti controinteressati, ISMETT comunicherà al richiedente e ai controinteressati (laddove presenti):

  • l’accoglimento dell’istanza di accesso civico (trasmettendo tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l’istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del predetto Decreto, pubblicando sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e comunicando al richiedente la loro avvenuta pubblicazione e indicandogli il relativo collegamento ipertestuale), o
  • il rifiuto, il differimento o la limitazione dell’accesso nel rispetto dei limiti stabiliti dall’Art. 5-bis del citato Decreto.

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro i termini testé descritti, il richiedente ha facoltà di presentare richiesta di riesame all’Organismo di Vigilanza, il quale deciderà con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni, nel rispetto di quanto previsto all’Art. 5, comma 7, del D.Lgs. n. 33/2013.

Registro degli accessi

Le Linee Guida ANAC – Delibera n. 1309/2016 e la Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017 prevedono la pubblicazione del Registro degli accessi.

Il registro contiene l’elenco delle richieste di accesso presentate a ISMETT e riporta l’oggetto e la data dell’istanza e il relativo esito con la data della decisione.
L’elenco delle richieste viene aggiornato semestralmente, come indicato nell’Allegato 1 delle Linee Guida ANAC – Delibera n. 1309/2016